La Sala di Studio è il locale presso cui i documenti conservati negli
archivi comunali vengono consultati dagli interessati per ragioni di studio o
per ragioni amministrative e private. Il servizio di Sala di Studio è regolato da disposizioni contenute nel
Codice dei Beni Culturali, nel R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163 e nel regolamento
approvato dal Consiglio Comunale. L’osservanza delle regole stabilite per il servizio è curata dal
direttore di sala e dai suoi collaboratori. Per l’accesso alla Sala di Studio gli studiosi sono tenuti a presentare
domanda d’ammissione, secondo un modulo già predisposto, nel quale deve essere
indicato l’argomento e lo scopo della ricerca. La domanda è valida per l’anno in corso e per un determinato argomento
di studio. Si rammenta che i documenti d’archivio, per disposizione legislativa,
sono esclusi dal prestito. Viene fornita assistenza agli studiosi dal personale di Sala, sia nella
formulazione del percorso di ricerca sia durante tutto il corso della medesima. Per qualsiasi reclamo è possibile rivolgersi al Direttore
dell'Archivio o a chi ne fa le veci.
REGOLAMENTO SALA STUDIO
L'accesso alla documentazione archivistica è libero e gratuito e
consentito per motivi di studio, ragioni amministrative e private a chiunque ne
faccia motivata richiesta. Per accedere all'Archivio è necessario esibire un documento d'identità
valido e presentare una richiesta scritta di autorizzazione sull'apposito
modello. Nella richiesta di autorizzazione devono essere riportati gli estremi
del documento d'identità e l'argomento della propria ricerca. Chi accede alla Sala Studio è pregato di seguire le seguenti
regole:
- OSSERVARE
IL SILENZIO
- VIETATO
FUMARE
- VIETATO
L'USO DEL TELEFONO CELLULARE
- VIETATO
APPOGGIARE FOGLI DI CARTA, LUCIDI O TRASPARENTI, SOPRA AI DOCUMENTI
ORIGINALI
- VIETATO
APPORRE SEGNI CON QUALSIASI STRUMENTO SCRITTORIO, ANCHE CANCELLABILE, SUI
DOCUMENTI ORIGINALI
Chi riceve in consultazione materiale archivistico si impegna sotto la
propria responsabilità a consegnarlo integro e inalterato. Chiunque venga sorpreso nell'atto di danneggiare intenzionalmente o di
sottrarre documenti sarà denunciato alle autorità competenti, con tempestiva
comunicazione alla Soprintendenza Archivistica dell'Emilia Romagna. L’utente può lavorare con il suo personal computer e allacciarsi a
titolo gratuito alla rete. I documenti conservati nell'Archivio sono liberamente consultabili, ad
eccezione di quelli contenenti informazioni sullo stato di salute, la vita
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, che diventano consultabili 70
anni dopo la loro data. La fotocopiatura non è consentita nei casi in cui possa provocare danni
alla documentazione. In particolare ne sono esclusi:
- i
documenti in cattivo stato di conservazione;
- i
documenti oggetto di frequente consultazione;
- i
formati superiori ad A3;
- i
registri e i volumi difficilmente maneggiabili per dimensioni e spessore;
- le
pergamene.
Nel caso in cui i documenti consultati siano utilizzati a scopo
editoriale, l'utente si impegna, previa richiesta d'autorizzazione, a citare la
fonte nelle didascalie e nella bibliografia delle fonti primarie, indicando
l'Archivio Generale del Comune di Parma come Ente possessore dell'originale. La documentazione archivistica è esclusa dal prestito a terzi. Il
prestito può essere concesso a istituzioni culturali pubbliche e private che ne
facciano richiesta per mostre temporanee. In fondo alla pagina il Regolamento completo e la Delibera
di approvazione.
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