La Sala di
Studio è il locale presso cui i documenti conservati negli archivi comunali
vengono consultati dagli interessati per ragioni di studio o per ragioni
amministrative e private. Il servizio di
Sala di Studio è regolato da disposizioni contenute nel Codice dei Beni
Culturali, nel R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163 e nel regolamento approvato dal
Consiglio Comunale. L’osservanza
delle regole stabilite per il servizio è curata dal direttore di sala e dai
suoi collaboratori. Per l’accesso
alla Sala di studio gli studiosi debbono presentare domanda d’ammissione,
secondo un modulo già predisposto, nel quale deve essere indicato l’argomento e
lo scopo della ricerca. La domanda è
valida per l’anno in corso e per un determinato argomento di studio. Si rammenta
che i documenti d’archivio, per disposizione legislativa, sono esclusi dal
prestito. Viene fornita
assistenza agli studiosi - dal personale di Sala - sia nella formulazione del
percorso di ricerca, sia durante tutto il corso della medesima.
Per qualsiasi
reclamo ci si può rivolgere al Direttore dell'Archivio o di chi ne fa le veci
REGOLAMENTO SALA STUDIO
L'accesso alla
documentazione archivistica è libero e gratuito e consentito per motivi di
studio, ragioni amministrative e private a chiunque ne faccia motivata
richiesta.
Per accedere
all'Archivio è necessario esibire un documento d'identità valido e presentare
una richiesta scritta di autorizzazione sull'apposito modello.
Nella
richiesta di autorizzazione devono essere riportati gli estremi del documento
d'identità e l'argomento della propria ricerca.
Chi accede
alla sala studio è pregato di seguire le seguenti regole:
- si è pregati
di osservare il silenzio
- è vietato
fumare
- è vietato
l’uso del telefono cellulare;
- è vietato
appoggiare fogli di carta, lucidi, trasparenti sopra i documenti originali;
- è vietato
apporre segni sugli originali con qualsiasi strumento scrittorio, anche
cancellabile;
Chi riceve in
consultazione materiale archivistico si impegna sotto la propria responsabilità
a consegnarlo integro ed inalterato.
Chiunque venga
sorpreso nell'atto di danneggiare intenzionalmente o di sottrarre documenti
sarà denunciato alle autorità competenti, con tempestiva comunicazione alla
Soprintendenza Archivistica dell'Emilia-Romagna.
L’utente può
lavorare con il suo personal computer e allacciarsi a titolo gratuito alla
rete.
I documenti
conservati nell'Archivio sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli
contenenti informazioni sullo stato di salute, la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo familiare, che diventano consultabili 70 anni dopo la loro
data
La
fotocopiatura non è consentita nei casi in cui possa provocare danni alla
documentazione. In particolare ne sono esclusi :
- i documenti
in cattivo stato di conservazione
- i documenti
oggetto di frequente consultazione
- i formati
superiori ad A3
- i registri
ed i volumi difficilmente maneggiabili per dimensioni e spessore
- le pergamene
Nel caso in
cui i documenti consultati siano utilizzati a scopo editoriale l'utente si
impegna, previa richiesta d'autorizzazione, a citare la fonte nelle didascalie
e nella bibliografia delle fonti primarie, indicando l'Archivio Generale del
Comune di Parma come Ente possessore dell'originale
La
documentazione archivistica è esclusa dal prestito a terzi. Il prestito può
essere concesso ad istituzioni culturali pubbliche e private che ne facciano
richiesta per mostre temporanee
(In fondo alla pagina il regolamento completo e la delibera di approvazione).
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